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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice civile | 30 mar 1942 | N. 318 | Art. 239
Gazzetta uff. 17/04/1942, n. 91

Le disposizioni dell'art. 2825 del codice si applicano anche alle ipoteche costituite e alle cessioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, se la divisione ha luogo posteriormente.

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