
Entro il 30 giugno 2004, il Ministro delle attività produttive predispone un Albo delle società cooperative tenuto a cura del...
Questo articolo è stato inserito dall'art. 9, comma 2, lett. b), del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2004.
Si veda l'art. 1, comma 460, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, di cui si riporta il testo:
«460. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non si applica alle società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente di cui al libro V, titolo VI, capo I, sezione I, del codice civile, e alle relative disposizioni di attuazione e transitorie, e che sono iscritti all'Albo delle cooperative sezione cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 223 sexiesdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile:
a) per la quota del 20 per cento degli utili netti annuali delle cooperative agricole e loro consorzi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi;
b) per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi;
b bis) per la quota del 55 per cento degli utili netti annuali delle società cooperative di consumo e loro consorzi».
Le parole: «depositare i bilanci attraverso strumenti di comunicazione informatica» sono state così sostituite dalle attuali: «comunicare annualmente attraverso strumenti di comunicazione informatica le notizie di bilancio, anche ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice, all'amministrazione presso la quale è tenuto l'albo. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali» dall'art. 10, comma 6, della L. 23 luglio 2009, n. 99.
Si veda il D.M. 23 giugno 2004 (G.U. n. 162 del 13 luglio 2004).