News
Explora
Rubriche
Libreria
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice civile | 30 mar 1942 | N. 318 | Art. 223
Gazzetta uff. 17/04/1942, n. 91

I contratti di consorzio previsti dal capo II del titolo X del libro V del codice (2602 ss. c.c.), stipulati anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, sono soggetti alle nuove disposizioni a partire dal 1...

Note:
(1)

L'art. 1 della L. 18 ottobre 1950, n. 920, proroga dei termini assegnati dalle disposizioni di attuazione del codice civile nei riguardi di società e consorzi, dispone:

«I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti in materia di società e di consorzi dagli artt. 204, secondo comma, 206, 209, cpv., 213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del c.c. e trans., approvate con R.D. 30 marzo 1942, n. 318, già prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11, 29 marzo 1947, n. 361, 25 marzo 1948, n. 484, e con L. 19 dicembre 1949, n. 1051, sono ulteriormente prorogati fino alla attuazione della revisione del codice civile».

Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?