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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice civile | 30 mar 1942 | N. 318 | Art. 218
Gazzetta uff. 17/04/1942, n. 91

(1)

Le società poste(2) in liquidazione alla data del 1° gennaio 2004, sono liquidate secondo le leggi...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 9, comma 2, lett. a), del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2004. Si riporta il testo previgente:

«218. Le società commerciali e cooperative, poste in liquidazione con atto pubblicato nel foglio degli annunzi legali prima dell'entrata in vigore del codice, sono liquidate secondo le leggi anteriori.

«Le società commerciali e cooperative, poste in liquidazione dopo l'entrata in vigore del codice, sono liquidate secondo le nuove disposizioni».

(2)

La parola: «poste» è stata soppressa dall'art. 5, lett. iii), del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37.

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