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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice civile | 30 mar 1942 | N. 318 | Art. 213
Gazzetta uff. 17/04/1942, n. 91

Salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto, la durata dell'ufficio degli amministratori delle società esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, resta regolata dalla legge anteriore sino al 30 giugno 1945 ...

Note:
(1)

L'art. 1 della L. 18 ottobre 1950, n. 920, proroga dei termini assegnati dalle disposizioni di attuazione del codice civile nei riguardi di società e consorzi, dispone:

«I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti in materia di società e di consorzi dagli artt. 204, secondo comma, 206, 209, cpv., 213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del c.c. e trans., approvate con R.D. 30 marzo 1942, n. 318, già prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11, 29 marzo 1947, n. 361, 25 marzo 1948, n. 484, e con L. 19 dicembre 1949, n. 1051, sono ulteriormente prorogati fino alla attuazione della revisione del codice civile».

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