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Costituzione e codici
Preleggi | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 30
Rinvio ad altra legge

(1)

Quando, ai termini degli articoli precedenti, si deve applicare una legge straniera, si applicano le disposizioni della legge stessa senza tener conto del rinvio da essa fatto ad altra...

Note:
(1)

Articolo abrogato dall'art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218, a decorrere dal 1° settembre 1995. Si veda ora l'art. 13 della citata L. n. 218/1995.

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