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Costituzione e codici
Preleggi | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2
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La formazione delle leggi (1, n. 1) e l'emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale (...

Note:
(1)

Si vedano: D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, approvazione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana; D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217, approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana; L. 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica.

(2)

Si vedano: D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, approvazione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana; D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217, approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana; L. 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica.

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