
Costituzione e codici
Preleggi | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 17
Legge regolatrice dello stato e delle capacità delle persone e dei rapporti di famiglia
Lo stato e la capacità delle persone e i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge dello Stato al quale esse appartengono (
Note:
(1)
Articolo abrogato dall'art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218, a decorrere dal 1° settembre 1995. Si vedano ora i Capi II e IV della citata L. n. 218/1995.
(2)
A seguito della convenzione sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, adottata a l'Aja il 5 ottobre 1961 e ratificata dall'Italia con L. 24 ottobre 1980, n. 742 (G.U. 12 novembre 1980, n. 310), si applica la legge dello Stato nel quale il minore ha residenza o comunque si trova, per quanto riguarda i mezzi giuridici di protezione dei minori.