
Lo straniero (1) è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali (
Si vedano: L. 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana, e relative norme di esecuzione R.D. 2 agosto 1912, n. 949, con le modificazioni e le aggiunte di cui alla L. 31 gennaio 1926, n. 108; L. 5 febbraio 1992, n. 91, nuove norme sulla cittadinanza, la quale ha abrogato tutte le disposizioni antevigenti suddette; D.L.vo C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1430, esecuzione del Trattato di pace tra l'Italia e le potenze Alleate e Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947; L. 21 aprile 1983, n. 123; L. 30 dicembre 1986, n. 943, e L. 16 marzo 1988, n. 81, per la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari in Italia; D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656, e il regolamento CEE 15 ottobre 1968, n. 1612, per la libera circolazione dei cittadini di Stati membri della CEE e per la libera circolazione dei lavoratori all'interno della comunità; D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 1990, n. 39; D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e relativo regolamento (D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).
Si veda la Convenzione sul reciproco riconoscimento delle società e persone giuridiche, con protocollo, firmata a Bruxelles il 29 febbraio 1968, resa esecutiva in Italia con L. 28 gennaio 1971, n. 220.