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Costituzione e codici
Preleggi | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 9
Raccolte di usi

Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria (1).

Note:
(1)

Si veda D.L.vo C.P.S. 27 gennaio 1947, n. 152 modif. con L. 13 marzo 1950, n. 115, nuove norme per l'accertamento degli usi generali del commercio. Si veda, inoltre, l'art. 38 R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, che dispone:

«38. Le cancellerie giudiziarie comprese nella circoscrizione della provincia comunicano alla Camera di Commercio notizia delle sentenze che accertano l'esistenza o l'inesistenza di un uso o di una consuetudine e sono tenute a rilasciare copia delle sentenze stesse a spese della Camera di Commercio richiedente».

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