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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 1294
Solidarietà tra condebitori

I condebitori sono tenuti in solido (1292), se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente (1).

Note:
(1)

Si vedano: concorso di obbligati alla prestazione degli alimenti (art. 441); metodo di somministrazione degli alimenti (art. 443); ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi (art. 752); pagamento dei debiti ereditari e rivalsa (art. 754 ); pagamento del canone da parte di coenfiteuti (art. 961); obbligazioni divisibili (art. 1314); disciplina delle obbligazioni indivisibili (art. 1317); responsabilità del vettore nei trasporti cumulativi (art. 1682); obbligazioni del fideiussore e del debitore (art. 1944); responsabilità solidale nel risarcimento del danno (art. 2055); obbligazioni contratte dal mezzadro nell'esercizio della mezzadria (art. 2150); escussione preventiva del patrimonio sociale (art. 2268); responsabilità dei soci (art. 2304); spese della trascrizione degli atti in presenza di più interessati (art. 2670).

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