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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 1265
Efficacia della cessione riguardo ai terzi

(1)

Se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse (16051),...

Note:
(1)

Sulla disciplina della cessione dei titoli d'imprese, si veda la L. 21 febbraio 1991, n. 52, il cui art. 5, così dispone:

«5. (Efficacia della cessione nei confronti dei terzi). 1. Qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione è opponibile:

a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data del pagamento;

b) al creditore del cedente, che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento;

c) al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento, salvo quanto disposto dall'art. 7, comma 1.

«2. È fatta salva per il cessionario la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice civile.

«3. È fatta salva l'efficacia liberatoria secondo le norme del codice civile dei pagamenti eseguiti dal debitore a terzi».

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