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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 1284
Saggio degli interessi

(1) (2)

Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 2 per cento in ragione d'anno ...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 26 novembre 1990, n. 353, provvedimenti urgenti per il processo civile, a far tempo dal 16 dicembre 1990. Si vedano: la L. 7 marzo 1996, n. 108 e il D.P.R. 11 giugno 1997, n. 315, in materia di usura.

(2)

A norma dell'art. 1, comma 1, del D.M. 10 dicembre 2024 (G.U. Serie gen. - n. 294 del 16 dicembre 2024), la misura del saggio degli interessi legali di cui a questo articolo, è stata fissata al 2 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2025.

(3)

Il saggio degli interessi legali è stato così determinato dal D.M. 10 dicembre 2024, con decorrenza dal 1° gennaio 2025. Il saggio degli interessi legali dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 era del 2,50%; dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 era del 5%; dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, era dell'1,25%; dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 era dello 0,01%; dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 era dello 0,05%; dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 era dello 0,8%; dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 era dello 0,3%; dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 era dello 0,1%; dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 era dello 0,2%; dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 era dello 0,5%; dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 era dell'1%; dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 era del 2,5%; dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 era del 1,5%; dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 era del 1%; dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 era del 3 per cento; dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007, era del 2,5 per cento annuo.

(4)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 185, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

(5)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 17, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162. Tali disposizioni producono effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (Suppl. ord. alla G.U. Serie gen. - n. 261 del 10 novembre 2014).

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