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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 1267
Garanzia della solvenza del debitore

(1)

Il cedente non risponde della solvenza del debitore (2255), salvo che ne abbia assunto la garanzia...

Note:
(1)

Sulla disciplina della cessione dei titoli d'impresa, si veda la L. 21 febbraio 1991, n. 52, il cui art. 4 così dispone:

«1. (Garanzia di solvenza). Il cedente garantisce, nei limiti del corrispettivo pattuito, la solvenza del debitore, salvo che il cessionario rinunci, in tutto o in parte, alla garanzia».

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