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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 1228
Responsabilità per fatto degli ausiliari

Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro (12292, ...

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