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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 1281
Leggi speciali

(1)

Le norme che precedono si osservano in quanto non siano in contrasto con i principi derivanti da leggi speciali.

Sono salve le disposizioni particolari...

Note:
(1)

Il D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, nella L. 5 luglio 1991, n. 197, ha vietato il trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, a qualunque titolo, quando il valore da trasferire sia superiore a € 10.329,14. Il trasferimento per importi superiori può essere effettuato esclusivamente per il tramite di intermediari abilitati, quali gli uffici della pubblica amministrazione, gli uffici postali, le banche, le società di intermediazione mobiliare, gli agenti di cambio, ecc... Gli intermediari devono accettare per iscritto l'incarico e debbono identificare il soggetto per conto del quale eseguono l'operazione, annotandone le complete generalità.

Per la disciplina valutaria si veda il T.U. approvato con D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, le cui violazioni son state depenalizzate dalla L. 21 ottobre 1988, n. 455.

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