News
Explora
Rubriche
Libreria
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 1210
Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori

Se il creditore rifiuta di accettare l'offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il debitore può eseguire il deposito (1514; ...

Note:
(1)

Nel caso di trasferimento per contanti di somme superiori a € 10.329,14, la comunicazione fatta dal debitore al creditore dell'accettazione manifestata dall'intermediario abilitato, ad eseguire il trasferimento, produce gli effetti del deposito di cui all'art. 1210 c.c. nonché gli effetti di cui all'art. 1277, primo comma, stesso codice (art. 1 D.L. 3 maggio 1991, n. 143, provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni, convertito, con modificazioni, nella L. 5 luglio 1991, n. 197).

Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?