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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 893
Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi

Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà privata, i regolamenti (1) e, in mancanza,...

Note:
(1)

Si vedano gli artt. 15 e ss. del nuovo codice della strada.

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