News
Explora
Rubriche
Libreria
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 873
Distanze nelle costruzioni

Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri (878). Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore.

...

Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?