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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 825
Diritti demaniali su beni altrui

Sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico (823) i diritti reali che spettano allo Stato, alle province e ai comuni (1) su beni...

Note:
(1)

A seguito dell'attuazione del decentramento alle Regioni, anche questi enti territoriali hanno un loro patrimonio.

L'art. 119 della Costituzione prevede una autonomia finanziaria, che concretamente è stata disciplinata dalla L. 10 febbraio 1953, n. 62 e dalla L. 16 maggio 1970, n. 281.

Beni immobili ed arredi di uffici statali sono stati trasferiti alle Regioni con D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3 (musei e biblioteche di enti locali), D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 (assistenza sanitaria ed ospedaliera), D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 (tranvie e linee automobilistiche), D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 (urbanistica, viabilità, acquedotti, lavori pubblici), D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 (agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne). Le regioni hanno poi assorbito i beni di enti pubblici a carattere locale, generalmente aventi natura assistenziale e di beneficenza (allegato B al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616). Con specifiche leggi dello Stato possono essere trasferite alle regioni linee ferroviarie in concessione e linee non più utili alla integrazione della rete nazionale.

In particolare, l'art. 11 L. 16 maggio 1970, n. 281, provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario, dispone:

«11. (Beni di demanio e patrimonio regionale). I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'art. 822 del codice civile, se appartengono alle Regioni per acquisizione a qualsiasi titolo, costituiscono il demanio regionale e sono soggetti al regime previsto dallo stesso codice per i beni del demanio pubblico.

«Il medesimo regime si applica ai diritti reali che spettano alle Regioni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni previsti dal comma precedente o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quello a cui servono i beni medesimi.

«Sono trasferiti alle Regioni e fanno parte del demanio regionale i porti lacuali e, se appartenenti allo Stato, gli acquedotti di interesse regionale.

«I beni appartenenti alle Regioni che non siano della specie di quelli previsti dai commi precedenti, costituiscono il patrimonio delle Regioni.

«Sono trasferite alle Regioni e fanno parte del patrimonio indisponibile regionale le foreste, che a norma delle leggi vigenti appartengono allo Stato, le cave e le torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le acque minerali e termali. Gli edifici con i loro arredi e gli altri beni destinati ad uffici e servizi pubblici di spettanza regionale saranno trasferiti ed entreranno a far parte del patrimonio indisponibile delle Regioni con i provvedimenti legislativi di cui al successivo art. 17.

«L'individuazione dei singoli beni trasferiti sarà effettuata, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentita la Regione interessata».

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