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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 815
Beni mobili iscritti in pubblici registri

I beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti alle disposizioni che li riguardano (1) e, in mancanza, alle disposizioni relative ai beni mobili ...

Note:
(1)

Per gli autoveicoli: R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, compravendita degli autoveicoli e istituzione del P.R.A.; R.D. 29 luglio 1927, n. 1814, recante le disposizioni di attuazione.

Per le navi: R.D. 30 marzo 1942, n. 327, codice della navigazione, artt. 146, 245; D.L.vo C.P.S. 22 gennaio 1947, n. 340, riordinamento del registro navale italiano.

Per gli aeromobili: R.D. 30 marzo 1942, n. 327, codice della navigazione, artt. 753, 861; D.P.R. 2 marzo 1971, n. 285, approvazione del nuovo statuto del registro aeronautico italiano.

Per i titoli del debito pubblico: D.P.R. 14 febbraio 1963, n. 1343, testo unico delle leggi sul debito pubblico; L. 6 agosto 1966, n. 651, nuove norme in materia di debito pubblico.

(2)

Dettano disposizioni per i beni mobili registrati gli artt.: 507 (rilascio di beni ai creditori); 509 (liquidazione dell'eredità accettata con beneficio d'inventario); 534 (petizione di eredità su beni posseduti da terzi); 819 (diritti di terzi su pertinenze quando la cosa principale è un bene mobile registrato); 1156 (inapplicabilità delle norme sull'acquisto della proprietà per possesso di buona fede); 1162 (usucapione); 2683 (trascrizione degli atti); 2750 (privilegi); 2779 (concorso di privilegi con ipoteche sugli autoveicoli); 2810 (ipoteca); 2914 n. 1 (inefficacia di alienazioni non trascritte prima del trasferimento); 2915 (inefficacia di vincoli di indisponibilità trascritti dopo il pignoramento).

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