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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 834
Espropriazione per pubblico interesse

Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà, se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di giusta indennità (836, ...

Note:
(1)

D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità; L. 22 ottobre 1971, n. 865, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; L. 27 ottobre 1988, n. 458, concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennità di esproprio; D.L. 11 luglio 1992, n. 333, misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica, convertito nella L. 8 agosto 1992, n. 359.

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