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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 845
Regole particolari per scopi di pubblico interesse

La proprietà fondiaria è soggetta a regole particolari per il conseguimento di scopi di pubblico interesse nei casi previsti dalle leggi speciali (1) e dalle disposizioni contenute nelle sezioni seguenti.

Note:
(1)

Si vedano: L. 2 gennaio 1940, n. 1, colonizzazione del latifondo siciliano; L. 4 agosto 1978, n. 440, norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate e insufficientemente coltivate; D.M. 16 gennaio 1989, n. 34, ritiro di seminativi dalla produzione.

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