
6 aprile 2020 N. 103
Il rimborso / compensazione del credito IVA trimestrale
I contribuenti in possesso di specifici requisiti possono richiedere il rimborso / utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale previa presentazione del mod. IVA TR.
Si rammenta che:
- il limite al cui mancato superamento non è richiesta la garanzia per il rimborso del credito IVA è fissato a € 30.000;
- per le richieste di compensazione di importi superiori a € 5.000 è previsto l'obbligo di apposizione del visto di conformità;
- l'utilizzo in compensazione del credito IVA per importi superiori a € 5.000 annui è previsto a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza;
- per i soggetti ISA con un punteggio almeno pari a 8 devono essere considerati i benefici collegati con il regime premiale.
Entro il 30.4.2020 va inviato il mod. IVA TR relativo al credito del primo trimestre 2020, utilizzando il nuovo modello aggiornato recentemente dall'Agenzia delle Entrate. Dovrebbe essere riconosciuto il differimento del termine al 30.6.2020 "concesso" dal c.d. "Decreto Cura Italia".
Come previsto dall'
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