
A cura del Centro studi fiscale Seac
Nell'ambito delle operazioni intracomunitarie, gli acquisti e le cessioni di mezzi di trasporto, sono regolati da specifiche disposizioni. In particolare, in base alle disposizioni del
Di seguito si analizzano le fattispecie che si verificano con maggior frequenza.
In primo luogo, è utile ricordare la definizione di mezzo di trasporto prevista dal comma 4,
In particolare, secondo la citata disposizione, costituiscono mezzi di trasporto:
- le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri;
- gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1.550 kg;
- i veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 cc. o potenza superiore a 7,2 Kw, destinati al trasporto di persone o cose.
Sono invece esclusi dall'ambito applicativo in esame le imbarcazioni destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e gli aeromobili di cui all'
Il medesimo comma individua inoltre i criteri di distinzione tra un autoveicolo nuovo ed uno usato:
Autoveicolo |
L'autoveicolo è considerato nuovo ancorché già immatricolato, qualora sia verificata almeno una delle seguenti condizioni: a) abbia percorso non più di 6.000 chilometri; oppure b) sia stato ceduto entro 6 mesi dalla prima immatricolazione, iscrizione in pubblici registri o altro provvedimento. |
Autoveicolo |
L'autoveicolo è considerato usato se contestualmente sono verificate le seguenti condizioni: a) ha percorso più di 6.000 chilometri; b) è ceduto dopo 6 mesi dalla prima immatricolazione, iscrizione in pubblici registri o altro provvedimento. |
ATTENZIONE: Secondo quanto precisato dal Ministero delle Finanze con Nota 7 luglio 2000, n. 136168, ai fini della verifica della condizione dei 6.000 chilometri già percorsi dal mezzo, è sufficiente un'autocertificazione da parte dell'interessato. |
La disciplina generale delle operazioni intracomunitarie prevede che, per poter qualificare l'operazione come intracomunitaria, è necessario che entrambi i soggetti (cedente e acquirente) siano in possesso della partita
Tuttavia, nel caso di operazioni aventi ad oggetto autoveicoli nuovi, indipendentemente dal fatto che l'acquirente ed il cedente non siano soggetti passivi
- l'imposta relativa all'acquisto va assolta nello Stato in cui l'autoveicolo è destinato;
- la cessione gode della non imponibilità.