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Territorialità IVA

A cura del Centro studi fiscale Seac

In base al principio generale circa l'individuazione della territorialità IVA dei servizi generici ex art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972 le prestazioni di servizi si considerano effettuate in Italia se:

  • il committente è un soggetto IVA stabilito in Italia (rapporti B2B);
  • il committente è un soggetto privato ed il prestatore è un soggetto IVA stabilito in Italia (B2C).

Questo principio generale è, tuttavia, derogato da una serie di fattispecie particolari disciplinate dagli artt. da 7-quater a 7-septies, D.P.R. n. 633/1972.

Con particolare riferimento alle prestazioni di noleggio, locazione, anche finanziaria, e simili di mezzi di trasporto, dal 2013, trovano applicazione delle specifiche disposizioni che interessano esclusivamente le prestazioni a lungo termine rese a soggetti privati.

Per quanto riguarda il trattamento ai fini IVA delle prestazioni di noleggio e locazione, anche finanziaria, è necessario distinguere se l'operazione è a breve o lungo termine.

Noleggio e locazione, anche finanziaria, a breve termine

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. g), D.P.R. n. 633/1972, è definito a breve termine il noleggio o la locazione che comportano il possesso o l'uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a 30 giorni (90 giorni per le imbarcazioni).

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