
A cura del Centro studi fiscale Seac
Ai fini
In seguito alla modifica dell'
L'
|
"c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell'allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto". |
In particolare, l'imposta pagata per l'acquisto e/o l'importazione risulta detraibile:
- nella misura forfettaria del 40% se i veicoli sono utilizzati solo parzialmente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione;
- per l'intero importo:
-
- se i veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa (ad esempio, autonoleggio, autoscuola, concessionario, ecc.);
-
- in ogni caso, per agenti e rappresentanti di commercio;
- se i veicoli sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.
ATTENZIONE: Si ricorda che ai sensi dell'
art. 19-bis1, lett. d), D.P.R. n. 633/1972 , alle stesse condizioni è ammessa in detrazione l'IVA relativa all'acquisto e/o importazione dei componenti e/o ricambi dei veicoli in esame.