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Veicolo strumentale IVA

A cura del Centro studi fiscale Seac

Ai fini IVA, con la Legge n. 244/2007 è stato regolamentato il diritto ad esercitare la detrazione dell'imposta relativa all'acquisto dei veicoli a motore, compresi i carburanti, lubrificanti e servizi d'impiego, al fine di adeguare l'ordinamento italiano a quello europeo.

In seguito alla modifica dell'art. 19-bis1, D.P.R. n. 633/1972, un veicolo stradale a motore può essere considerato strumentale ai fini IVA (imposta interamente detraibile), ma allo stesso tempo soggetto a limitazioni fiscali ai fini delle imposte sui redditi.

Strumentalità ai soli fini IVA

"c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell'allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto".

In particolare, l'imposta pagata per l'acquisto e/o l'importazione risulta detraibile:

  • nella misura forfettaria del 40% se i veicoli sono utilizzati solo parzialmente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione;
  • per l'intero importo:
    • se i veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa (ad esempio, autonoleggio, autoscuola, concessionario, ecc.);
    • in ogni caso, per agenti e rappresentanti di commercio;
  • se i veicoli sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.

    ATTENZIONE: Si ricorda che ai sensi dell'art. 19-bis1, lett. d), D.P.R. n. 633/1972, alle stesse condizioni è ammessa in detrazione l'IVA relativa all'acquisto e/o importazione dei componenti e/o ricambi dei veicoli in esame.

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