
A cura del Centro studi fiscale Seac
Al fine di adeguare la disciplina italiana all'ordinamento europeo, la
In particolare, il Consiglio dell'Unione Europea, con Decisione 18 giugno 2007, n. 2007/441/CE (pubblicata in G.U.C.E. 27 giugno 2007) ha accordato all'Italia la facoltà di introdurre un regime di detraibilità forfetaria dell'
L'
- in misura limitata (40%), in caso di uso promiscuo dei veicoli;
- in misura integrale (100%), nel caso di utilizzo esclusivo del veicolo come bene strumentale per l'esercizio dell'attività d'impresa, oppure nel caso in cui il veicolo formi oggetto dell'attività propria dell'impresa.
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Con Decisione del Consiglio UE 6 dicembre 2022, n. 2022/2411/UE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, l'autorizzazione all'applicazione della detraibilità limitata dell' |
L'
Veicoli esclusi dall'articolo 19-bis1 |
Motocicli con cilindrata > 350 cc |
(salvo che non formino oggetto dell'attività) |
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"Mezzi pesanti" |
(salvo utilizzo non inerente all'attività) |
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Veicoli compresi nell'articolo 19-bis1 |
Tutti gli altri mezzi (motocicli, ciclomotori, autoveicoli, piccoli autocarri, autocaravan) |
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Detraibili per inerenza |
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Detraibili per inerenza (possibili % soggettive) |
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Detraibilità integrale |
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Detraibili al 40% (non possibile variare la %) |
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Detraibili al 40% (non possibile variare la %) |
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Detraibilità integrale |