
A cura del Centro studi fiscale Seac
Negli ultimi anni, in un'ottica di contrasto all'evasione fiscale, sono state emanate numerose disposizioni per regolamentare gli adempimenti a carico di specifiche tipologie di soggetti che intendono effettuare:
- acquisti intracomunitari e passaggi interni successivi;
- cessioni intracomunitarie o esportazioni;
- importazioni;
di veicoli (nuovi o usati), motoveicoli e rimorchi.
Finalità delle disposizioni è contrastare l'evasione dell'
Gli
- inviare al Dipartimento per i trasporti un'apposita comunicazione con i dati riepilogativi dell'operazione;
-
allegare alla relativa richiesta di immatricolazione una copia del mod. F24 Elide relativo al versamento dell'
IVA in occasione della prima cessione interna, recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l'ammontare dell'imposta assolta.
L'utilizzo del mod. F24 Elide per il versamento dell'IVA relativa ai veicoli in esame va collegato, ai fini dei controlli da parte degli Uffici del Dipartimento per trasporti con l'obbligo, stabilito dal citato art. 1, comma 378, a carico dei soggetti IVA, di comunicare i dati relativi agli acquisti intraUE di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nuovi provenienti da altri Stati UE tramite canali di importazione non ufficiali, così come disposto dal D.M. 30 ottobre 2007 (integrato dal Decreto 29 marzo 2011).
Il Decreto 26 marzo 2018, contenente "Obblighi di comunicazione in materia di acquisto e di scambio di autovetture di provenienza intracomunitaria", ha abrogato i citati Decreti 30 ottobre 2007 e 29 marzo 2011.
Tra le principali disposizioni del Decreto si segnala:
- l'estensione dell'obbligo della citata comunicazione anche ai soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni (tali soggetti in precedenza si limitavano a comprovare "l'effettivo versamento dell'imposta, in sede di immatricolazione, mediante produzione di copia dell'attestato di pagamento, modello F24, … ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione");
- la possibilità di effettuare la comunicazione presso un Ufficio della Motorizzazione civile.
Il Provvedimento 19 aprile 2018 ha, inoltre, ridefinito la competenza territoriale e la documentazione da esibire per la presentazione delle istanze connesse all'immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria.
La suddetta comunicazione, da effettuare al Dipartimento per i trasporti, si differenzia a seconda che l'acquisto intraUE sia effettuato da un soggetto
COMUNICAZIONE PER I SOGGETTI
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, Decreto 26 marzo 2018 i soggetti operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni che, ai sensi dell'
Come disposto dal comma 4 del citato art. 1, le case costruttrici adempiono all'obbligo di comunicazione in esame mediante la trasmissione telematica al sistema informativo centrale del Dipartimento per i trasporti, dell'abbinamento dei numeri di telaio con i rispettivi codici di antifalsificazione dei veicoli da immatricolare.
Relativamente alle case costruttrici estere, la trasmissione telematica del predetto abbinamento:
|
"può essere effettuata esclusivamente per il tramite delle loro società costituite in Italia, regolarmente iscritte al registro delle imprese e partecipate in via maggioritaria, o della loro stabile organizzazione italiana ovvero, in assenza delle predette entità, per il tramite dei loro mandatari unici ed esclusivi accreditati presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti". |
Sul punto è precisato che per mandatari unici ed esclusivi si intendono "le imprese o società costituite in Italia, regolarmente iscritte nel registro delle imprese, che abbiano stipulato con la casa costruttrice un contratto di mandato in esclusiva per la commercializzazione in Italia dei veicoli dalla stessa fabbricati".
Contenuto della comunicazione
In base all'art. 2, comma 1 del Decreto in esame per i soggetti