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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2099
Retribuzione

La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta nella misura determinata dalle norme corporative (1), con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito...

Note:
(1)

Le espressioni «nella misura determinata dalle norme corporative», «di norme corporative o» e «tenuto conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali» sono da ritenersi abrogate dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e dal

D.L.voLgt. 23 novembre 1944, n. 369. Provvedimento non presente in banca dati.
D.L.vo Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

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