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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2050
Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno (...

Note:
(1)

L'obbligo della assicurazione da responsabilità per danni da circolazione è attualmente disposto per i veicoli a motore senza guida di rotaie dall'art. 193 del codice della strada e dall'art. 122 del D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209; per i natanti dall'art. 123 stesso D.L.vo; e per i ciclomotori e le macchine agricole dall'art. 237 del codice della strada).

(2)

Per l'indennizzo dei danni, in quanto conseguenti all'esercizio di attività pericolose, è obbligatoria l'assicurazione per responsabilità civile in materia di caccia (L. 11 febbraio 1992, n. 157), di circolazione di veicoli a motore e di natanti, di gare e competizioni sportive di veicoli a motore.

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