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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2003
Trasferimento del titolo e legittimazione del possessore

(1)

Il trasferimento del titolo al portatore si opera con la consegna del titolo (1994, ...

Note:
(1)

Il D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, nella L. 5 luglio 1991, n. 197, ha vietato trasferimenti in denaro per valori superiori a € 12.500,00 relativamente a somme in contanti o di libretti di deposito bancari o postali al portatore e a titoli al portatore. Pertanto, possono essere emessi assegni, per importi superiori a detto ammontare, soltanto se essi recano la clausola “non trasferibile”; oppure se il trasferimento avviene per il tramite di intermediari appositamente autorizzati (uffici postali, enti creditizi, agenti di cambio, ecc...).

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