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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2054
Circolazione di veicoli

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo (1), se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (...

Note:
(1)

L'obbligo della assicurazione da responsabilità per danni da circolazione è attualmente disposto per i veicoli a motore senza guida di rotaie dall'art. 193 del codice della strada e dall'art. 122 del D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209; per i natanti dall'art. 123 stesso D.L.vo; e per i ciclomotori e le macchine agricole dall'art. 237 del codice della strada.

(2)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 205 del 29 dicembre 1972, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma limitatamente alla parte in cui nel caso di scontro fra veicoli esclude che la presunzione di egual concorso dei conducenti operi anche se uno dei veicoli non abbia riportato danni.

(3)

L'art. 91, comma 2, c.s. dispone, a proposito del rapporto di leasing (locazione con facoltà di acquisto leasing), che ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei veicoli il locatario è responsabile in solido con il conducente ai sensi dell'art. 2054, comma 3, del codice civile.

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