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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2074
Efficacia dopo la scadenza

(1)

Il contratto collettivo, anche quando è stato denunziato, continua a produrre i suoi effetti dopo la scadenza, fino a che sia intervenuto un nuovo regolamento collettivo.

Note:
(1)

Articolo da ritenersi abrogato dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721, relativamente alle corporazioni e dal

D.L.voLgt. 23 novembre 1944, n. 369. Provvedimento non presente in banca dati.
D.L.vo Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, relativamente alle associazioni sindacali.

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