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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 1690
Impedimenti alla riconsegna

Se il destinatario è irreperibile ovvero rifiuta o ritarda a chiedere la riconsegna delle cose trasportate, il vettore deve domandare immediatamente istruzioni al mittente e si applicano le disposizioni dell'art. 1686.

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