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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 1610
Spurgo di pozzi e di latrine

(1)

Lo spurgo dei pozzi e delle latrine è a carico del locatore.

Note:
(1)

L'art. 9 della citata L. 27 luglio 1978, n. 392, ha posto questo obbligo a carico del conduttore.

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