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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 1648
Casi fortuiti ordinari

(1)

Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche dell'affittuario, può disporre il pagamento rateale del fitto se per un caso fortuito ordinario, le cui conseguenze l'affittuario ha assunte a suo carico...

Note:
(1)

Ai sensi dell'art. 11 della L. 12 giugno 1962, n. 567, nei contratti conclusi con affittuari coltivatori diretti che siano tali a norma dell'articolo 1, terzo comma, della L. 25 giugno 1949, n. 353, è nullo qualunque patto che accolli all'affittuario il rischio dei casi fortuiti straordinari o di quelli ordinari, che determinino perimento di frutti non separati o mancata produzione in misura superiore ad un terzo della normale produzione.

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