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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 1645
Riconsegna del bestiame

Nel caso previsto dall'art. 1642, al termine del contratto l'affittuario deve restituire bestiame corrispondente per specie, numero, sesso, qualità, età e peso a quello ricevuto. Se vi sono differenze di qualità o di quantità contenute...

Note:
(1)

L'espressione «le disposizioni delle norme corporative e» è da ritenersi abrogata dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

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