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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 1687
Riconsegna delle merci

Il vettore deve mettere le cose trasportate a disposizione del destinatario nel luogo, nel termine e con le modalità indicati dal contratto o, in mancanza, dagli usi (2951).

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