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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 1636
Perdita fortuita dei frutti negli affitti annuali

(1)

Se l'affitto ha la durata di un solo anno, e si è verificata la perdita per caso fortuito di almeno la metà dei frutti, l'affittuario può essere esonerato dal pagamento di una parte del fitto, in misura non...

Note:
(1)

Ai sensi dell'art. 12 della L. 12 giugno 1962, n 567, la riduzione del canone di cui agli articoli 1635, comma primo, secondo e terzo, e 1636 del codice civile, è ammessa in relazione a ciascuna annata agraria a favore dell'affittuario, qualora per caso fortuito si verifichi perimento di frutti non ancora separati o mancata produzione di essi, in misura non inferiore al terzo della normale produzione.

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