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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 594
Assegno ai figli nati fuori del matrimonio non riconoscibili

(1) (2) (3) ...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 195 della L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia.

(2)

Si veda l'art. 237, della legge citata in nota che dispone:

«237. Le disposizioni degli artt. 580 e 594 del codice civile si applicano anche alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della presente legge se i diritti dei figli naturali non riconoscibili non sono stati definiti con sentenza passata in giudicato o mediante convenzione».

(3)

La parola: «naturali» è stata così sostituita dalle attuali: «nati fuori del matrimonio» dall'art. 83 del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014).

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