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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 536
Legittimari

(1)

Le persone, a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge (...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 172 della legge di riforma del diritto di famiglia, L. 19 maggio 1975, n. 151.

(2)

Le parole: «i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi» sono state così sostituite dalle attuali: «i figli, gli ascendenti» dall'art. 70, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014).

(3)

Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 70, comma 1, lett. b), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014).

(4)

Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 70, comma 1, lett. c), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014).

(4)

Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 70, comma 1, lett. c), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014).

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