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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 506
Procedure individuali

Eseguita la pubblicazione prescritta dal terzo comma dell'art. 498, non possono essere promosse procedure esecutive a istanza dei creditori. Possono tuttavia essere continuate quelle in corso, ma la parte di prezzo che residua dopo il...

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