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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 566
Successione dei figli

(1)

Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali.

Note:
(1)

Questo articolo è stato, da ultimo, così sostituito dall'art. 76 del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014).

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