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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 524
Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori

Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante (2652 n. 1), al solo scopo di soddisfarsi sui beni...

Note:
(1)

Si veda l'art. 35 della legge fallimentare R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

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