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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 730
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive

Chiunque, essendo autorizzato alla vendita o al commercio di medicinali, consegna a persona minore degli anni sedici sostanze velenose o stupefacenti (1), anche su prescrizione medica, è punito con l'ammenda fino a € 516 (...

Note:
(1)

L'art. 44 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, T.U. delle leggi in materia di stupefacenti, prevede il divieto di consegna a persona minore o inferma di mente di sostanze o preparazioni stupefacenti o psicotrope.

(2)

L'ammenda originaria fino a L. 5.000 prevista al primo comma e fino a L. 1.000 prevista al secondo comma è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

(3)

Per il divieto di vendita e somministrazione di tabacco ai minori si veda anche l'art. 25 del R.D. 24 dicembre 1934, n. 2316, recante testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia.

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