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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 725
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza

Chiunque espone alla pubblica vista o, in luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offende la pubblica decenza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103 a € 619 (...

Note:
(1)

Si veda la L. 12 dicembre 1960, n. 1591, recante disposizioni concernenti l'affissione e l'esposizione al pubblico di manifesti, immagini, oggetti contrari al pudore e alla decenza.

(2)

Si veda la L. 17 luglio 1975, n. 355, in tema di esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai, dalla responsabilità derivante dagli artt. 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della L. 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa.

(3)

Le parole: « è punito con l'ammenda da lire ventimila a due milioni» sono state così sostituite dalle attuali dall'art. 58 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507.

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