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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 703
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Accensioni ed esplosioni pericolose

Chiunque, senza la licenza dell'Autorità (57 T.U. di P.S.), in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi (...

Note:
(1)

L'ammenda originaria fino a L. 1.000 è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, recante modificazioni al codice penale e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

(2)

Qualora il fatto abbia per oggetto un'arma occorre calcolare anche l'aumento di pena previsto dall'art. 7 della L. 2 ottobre 1967, n. 895, recante disposizioni per il controllo delle armi. In tal caso la pena va triplicata.

(3)

Si veda l'art. 6 della L. 2 ottobre 1967, n. 895, recante disposizioni per il controllo delle armi.

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