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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 716
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Omesso avviso all'Autorità dell'evasione o fuga di infermi di mente o di minori

(1)

Il pubblico ufficiale (357) o l'addetto a uno stabilimento destinato alla esecuzione di pene o di misure di...

Note:
(1)

Le parole: «di infermi di mente o» sono state soppresse dall'art. 10, comma 2, della L. 13 maggio 1978, n. 180.

(2)

Questo comma è stato così modificato dall'art. 10 della L. 13 maggio 1978, n. 180, in tema di accertamenti e trattamenti sanitari volontari ed obbligatori.

(3)

L'ammenda originaria da L. 100 a L. 2.000 è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

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