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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 1377
Trasferimento di una massa di cose

Quando oggetto del trasferimento è una determinata massa di cose, anche se omogenee, si applica la disposizione dell'articolo precedente, ancorché, per determinati effetti, le cose debbano essere numerate, pesate o misurate (...

Note:
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Si vedano: acquisto di buona fede di beni mobili e precedente alienazione ad altri (art. 1155); nella cessione dei crediti, efficacia riguardo ai terzi (art. 1265); contratto con effetti traslativi o costitutivi (art. 1465); vendita (art. 1470); vendita di cose future (art. 1472); obbligazioni principali del venditore (art. 1476); vendita con riserva di gradimento (art. 1520); passaggio della proprietà e dei rischi (art. 1523); rischi della vendita su documenti (art. 1529); diritto di opzione della vendita a termine di titoli di credito (art. 1532); effetti della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili (art. 2644) e ai beni mobili (art. 2684); costituzione ed effetti dell'ipoteca (art. 2808).

Nei luoghi in cui è tuttora conservato il sistema tavolare, il diritto di proprietà e gli altri diritti reali sui beni immobili non si acquistano per atto tra vivi se non con la iscrizione del diritto nel libro fondiario (art. 2 del R.D. 28 marzo 1929, n. 499).

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